1. L’impresa sociale come Ente del terzo settore
Fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) previsti dalla normativa vigente, contenuta primariamente nel decreto legislativo n. 117 del 2017 (cosiddetto “Codice del terzo settore”, CTS), vi sono anche le imprese sociali.
L’impresa sociale è un’organizzazione privata che svolge in modo stabile un’attività economica di beni o servizi, ma avente una finalità di utilità sociale, e non meramente lucrativa.
Possono diventare imprese sociali sia enti “non societari” (associazioni, fondazioni) sia società del codice civile, purché esercitino come attività principale una o più attività di interesse generale, elencate all’articolo 5 del CTS, come ad esempio: servizi sociali, sanitari e socio‑sanitari, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attività culturali, artistiche o ricreative, attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, cooperazione allo sviluppo, accoglienza ed integrazione dei migranti, agricoltura sociale, attività sportive dilettantistiche, inserimento lavorativo di persone svantaggiate, protezione civile, riqualificazione di beni pubblici o confiscati, ecc.
Affinché tali soggetti possano essere considerati ETS devono rispettare una serie di requisiti fissati nel CTS: perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale, non avere scopo di lucro e iscriversi nel Registro imprese nella sezione “impresa sociale”, che oggi vale anche come iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per questa categoria.
«Senza scopo di lucro» vuol dire che gli utili non possono essere liberamente distribuiti ai soci, ma devono andare soprattutto a sostenere l’attività sociale oppure a costituire riserve. La normativa consente solo una remunerazione molto limitata del capitale (dividendi entro un tetto massimo, simile a quello delle cooperative a mutualità prevalente) e vieta anche le distribuzioni “indirette” di utili (compensi sproporzionati, prezzi di ingente favore a soci o familiari, ecc.). Nell’ottica di garantire una reale ed effettiva finalità sociale, la legge impone che si tengano contabilità complete, bilancio di esercizio e un bilancio sociale pubblico che renda conto degli effetti sociali prodotti, e che vi siano controlli da parte del Ministero del lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e, in caso di irregolarità gravi, anche sanzioni fino alla perdita della qualifica e alla devoluzione del patrimonio a fini sociali.
Rispetto agli altri ETS, dunque, l’impresa sociale è una forma giuridica pensata per chi fa impresa ma in un ambito sociale. Per queste ragione sono previsti obblighi più stringenti di contabilità, bilancio (anche bilancio sociale) e controlli ministeriali; in cambio, però, rispetto ad altri ETS l’impresa sociale può operare in modo più “manageriale”, assumere lavoratori, stare sul mercato, ecc., fermi restando i vincoli di cui si diceva sulle finalità di interesse generale e sull’uso non speculativo degli utili.
2. L’impresa sociale ETS nel settore socio-sanitario
Venendo in particolare al settore socio-sanitario, un’impresa sociale ETS può gestire molti tipi di servizi: interventi e servizi sociali (es. assistenza a persone anziane, con disabilità, senza dimora), prestazioni sanitarie vere e proprie (es. ambulatori, servizi infermieristici, riabilitazione), prestazioni che uniscono cura e supporto sociale (es. comunità alloggio, centri diurni, servizi per dipendenze, inserimenti socio‑riabilitativi) e, più in generale, tutte le attività alla persona elencate tra le attività di interesse generale del Terzo settore e dell’impresa sociale, purché svolte nel rispetto delle norme specifiche che regolano sanità e servizi sociali nella singola regione.
Rientrano certamente nel novero di tali servizi i centri di riabilitazione per adulti e minori, le RSA per anziani non autosufficienti, le RSD o Centri diurni per anziani o disabili adulti. Ma ne fanno parte anche servizi culturali, ricreativi e di animazione (ad esempio: laboratori, musica, cinema, giardinaggio, attività all’aperto, progetti con animali, ecc.) nonché attività culturali di ricerca, divulgazione su temi sociali e di pubblico interesse.
Per poter operare nel settore socio-sanitario, oltre a rispettare i vincoli sopra accennati (in termini di finalità sociale, bilanci, ecc.), l’impresa sociale deve indicare chiaramente nel proprio statuto quali attività socio‑sanitarie di interesse generale svolge. E’ importante sottolineare che per legge queste attività debbano avere carattere “principale” (ossia generare la parte prevalente dei ricavi) rispetto ad eventuali altre e diverse attività, che devono restare secondarie e strumentali. Ovviamente, essa dovrà inoltre rispettare tutte le regole del settore: autorizzazioni, accreditamento, requisiti di personale, standard di qualità, ecc.
Sul piano operativo, i servizi erogati possono essere gratuiti (progetti finanziati o coperti da volontariato) oppure a pagamento, chiedendo contributi agli utenti o alle amministrazioni, sempre nel rispetto del vincolo di finalità sociale, per il quale i ricavi devono servire a coprire i costi e a rafforzare l’attività sociale, non ad arricchire i soci.
Le imprese sociali possono stipulare convenzioni con Comuni, ASL e Regioni, partecipare a sistemi di accreditamento per entrare nelle “reti pubbliche” di servizi, prendere parte a percorsi di coprogettazione e co‑programmazione previsti dal Codice del Terzo settore. Possono anche accedere a contributi pubblici che non concorrono al reddito imponibile fiscalmente. In cambio, come si accennava, devono rispettare regole di trasparenza: redigere bilanci secondo i modelli ETS, documentare separatamente attività di interesse generale e attività diverse, dimostrare ogni anno che la parte principale delle risorse va alle attività socio‑sanitarie di interesse generale e che non vi sono distribuzioni dirette o indirette di utili vietate. E’ bene ricordare che se la parte “commerciale” dovesse superare quella non commerciale, l’ente verrà trattato fiscalmente come commerciale pur restando nel Terzo settore.
3. Considerazioni conclusive
Costituire un’impresa sociale ETS significa adottare (per usare un termine molto contemporaneo) una forma giuridica “ibrida”: un soggetto privato che fa impresa in modo professionale, ma solo in settori di interesse generale, e lo fa con finalità solidaristica e senza scopo di lucro.
Come si è visto, rispetto alle normali società commerciali, questa scelta comporta una serie di limiti e vincoli normativi: il divieto di distribuire utili (anche in modo indiretto), l’obbligo di reinvestire gli avanzi nelle attività di interesse generale; vincoli sulla governance e sottoposizione a nutriti controlli pubblici (con sanzioni che possono arrivare fino alla perdita della qualifica); obblighi sulla gestione del patrimonio e dei flussi finanziari; oneri amministrativi e contabili più gravosi rispetto a ODV, APS o piccoli enti non commerciali “puri” (bilanci completi, bilancio sociale, sistemi interni di controllo). Tutti elementi che richiedono una struttura organizzativa adeguata e complessa. In pratica, rispetto ad altre forme di ETS più “volontaristiche” (ODV, APS, enti filantropici), l’impresa sociale è pensata per chi vuole fare attività strutturata e continuativa nel sociale, accettando regole rigide su utili e patrimonio.
Dal punto di vista della collettività, l’impresa sociale ETS presenta indubbiamente una serie di vantaggi, come ad esempio la possibilità di avere servizi più flessibili (anche dal punto di vista meramente burocratico) e vicini ai bisogni reali rispetto al “pubblico puro”, mantenendo però garanzie sociali rispetto alle altre forme di imprenditorialità for profit. Inoltre, la normativa incoraggia modalità di gestione responsabili e trasparenti, stimola il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati, e consente alla pubblica amministrazione di affidare a queste imprese servizi di welfare e assistenza, con un occhio non solo al prezzo ma anche alla qualità e all’impatto sociale sulla vita delle persone e delle comunità.
Alcuni testi per approfondire:
– AA.VV., Codice del Terzo settore, diretto da F.A. Genovese, E. Zampetti, Giuffré Lefebvre, 2025 (si tratta del testo del d.lgs. 117/2017 commentato articolo per articolo).
– D. Giurato, Fondazione, impresa sociale e terzo settore, Giappichelli, 2026.
– R. Maravelli, Problematiche di gestione delle imprese del terzo settore, Franco Angeli, 2025.
– F. Morosi, M. Preta, Impresa sociale. Profili civilistici, fiscali, contabili e di rendicontazione, Maggioli, 2026.
Maurizio Bozzaotre*
*Avvocato, vive e lavora a Pistoia. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, ha conseguito un dottorato di ricerca all’Università La Sapienza di Roma. È membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Filippo Turati. Opinioni o giudizi espressi nel testo sono frutto dell’autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale o i valori della Fondazione.


Sanità: una riforma necessaria